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Sez. 3, Sentenza n. 9793 del 29/11/2006 Cc. (dep. 08/03/2007) Rv. 235821 - 01

SPORT | Misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive - Obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia - Riferimento anche agli incontri "amichevoli" - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235821-01

SPORT

Il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, come previsto dall'art. 6, commi primo e secondo, L. 13 dicembre 1989 n. 401, può legittimamente riferirsi anche agli incontri c.d. "amichevoli", fermo restando che l'eventuale violazione di detto obbligo in tanto potrà assumere rilievo penale in quanto detti incontri risultino essere stati preventivamente pubblicizzati in modo tale da far sì che l'interessato potesse averne avuto conoscenza. (conf., Cass. III, 29 novembre 2006 - 8 marzo 2007 n. 9798, Canale, non mass.).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)