Sez. 3, Sentenza n. 35557 del 11/05/2017 Ud. (dep. 19/07/2017) Rv. 270788 - 01
SPORT | Misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive - Obbligo di presentazione ad un ufficio di comando di polizia - Riferimento anche agli "incontri amichevoli" - LegittimitĂ - Condizioni.
SPORT
Il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401, può legittimamente riferirsi anche agli incontri c.d. "amichevoli" che siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall'interessato.
Riferimenti normativi: Legge 12/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)