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Sez. L, Sentenza n. 3371 del 08/03/2001 (Rv. 544559 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE | Efficacia probatoria - Mancata confutazione esplicita da parte del giudicante - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544559-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE

La consulenza tecnica di parte non costituisce un mezzo di prova, bensì un'allegazione difensiva che, ove non confutata esplicitamente da parte del giudicante, deve ritenersi implicitamente disattesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)