Sez. L, Sentenza n. 3371 del 08/03/2001 (Rv. 544559 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE | Efficacia probatoria - Mancata confutazione esplicita da parte del giudicante - Conseguenze.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE
La consulenza tecnica di parte non costituisce un mezzo di prova, bensì un'allegazione difensiva che, ove non confutata esplicitamente da parte del giudicante, deve ritenersi implicitamente disattesa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)