Sez. 3, Sentenza n. 1065 del 18/05/1967 (Rv. 327438 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - EFFETTO AUTOMATICO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - EFFETTO AUTOMATICO.*
Qualora la parte sia costituita in giudizio per mezzo di procuratore, verificandosi la morte del procuratore stesso, ovvero la sua radiazione dall'albo o la sua sospensione, viene ad operarsi ipso iure, con effetto automatico ed immediato, l'interruzione del processo, senza alcuna necessita di dichiarazione o notifiche, a prescindere da ogni indagine circa la conoscenza (presunta iuris et de iure) che dell'evento possono avere avuto le parti ed il giudice. (Conf. 1907-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)