Sez. 1, Sentenza n. 129 del 21/01/1970 (Rv. 344872 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - INTERRUZIONE AUTOMATICA - PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 305 COD PROC CIV - CONSEGUENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - INTERRUZIONE AUTOMATICA - PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 305 COD PROC CIV - CONSEGUENZA.*
Qualora la parte sia costituita in giudizio a mezzo di procuratore, la morte, la sospensione e la radiazione dall'albo del procuratore stesso determinano ipso iure l'interruzione del processo, senza necessita di dichiarazione o di notificazione ed indipendentemente da ogni indagine sulla concreta conoscenza che, degli eventi predetti, possono aver avuto le parti ed il giudice. Peraltro, in seguito alla dichiarazione di parziale illegittimita costituzionale dell'art 305 cod proc civ. (sentenza della Corte costituzionale 15 dicembre 1967, n 139), verificandosi uno dei suddetti eventi, il termine per la prosecuzione e riassunzione del processo interrotto inizia a decorrere dalla data della legale conoscenza dell'evento risultante dalla dichiarazione, notificazione o certificazione del medesimo, non essendo all'uopo sufficiente la conoscenza di fatto, che dell'evento interruttivo, una delle parti abbia acquisito aliunde. (sulla prima parte Conf 2166-69, massima n 341474 e 1065-67, massima n 327438 sulla seconda parte V Corte cost 139-67, Conf 3138-68, massima n 336038 2865-68, massima n 335561 1943-68, massima n 333957).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)