Sez. 1, Sentenza n. 3237 del 27/05/1982 (Rv. 421187 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - TERMINI - AVVENUTO DECORSO - ACCERTAMENTO - CRITERI - MOMENTO DI RIFERIMENTO - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - TERMINI - AVVENUTO DECORSO - ACCERTAMENTO - CRITERI - MOMENTO DI RIFERIMENTO - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO.*
Al fine dell'esperibilità dell'Azione per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, fondata sulla esistenza di una separazione personale, la maturazione del termine di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 va riscontrata con riferimento non alla data della presentazione del ricorso, ma a quella della notificazione del medesimo. (V 3802/74, mass n 372325).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)