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Sez. 1, Sentenza n. 4566 del 16/05/1996 (Rv. 497649 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - PROVE FALSE - DOCUMENTI FALSI | Domanda di revocazione basata sulla falsità di un documento da accertare nello stesso giudizio - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497649-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - PROVE FALSE - DOCUMENTI FALSI

L'art. 395 n. 2 cod. proc. civ., indicando quale presupposto dell'istanza di revocazione che si sia giudicato su prove "dichiarate false", postula che tale dichiarazione sia avvenuta con sentenza passata in giudicato anteriormente alla proposizione della istanza di revocazione, con la conseguenza che è inammissibile la domanda di revocazione basata sulla falsità di un documento da accertare in quello stesso giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)