Sez. 3, Sentenza n. 3947 del 22/02/2006 (Rv. 588087 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - PROVE FALSE - IN GENERE | Accertamento della falsità - Anteriorità rispetto al giudizio di revocazione - Necessità - Partecipazione al relativo giudizio civile o penale di tutte le parti del giudizio deciso dalla sentenza revocatoria - Necessità - Carattere diretto e principale dell'accertamento della falsità - Necessità - Accertamento incidentale - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - PROVE FALSE - IN GENERE
L'art. 395 cod. proc. civ., indicando quale presupposto dell'istanza di revocazione che si sia giudicato su prove "dichiarate false", postula che tale dichiarazione sia avvenuta con sentenza passata in giudicato (in sede civile o penale) anteriormente alla proposizione dell'istanza di revocazione, con la conseguenza che è inammissibile l'istanza di revocazione basata sulla falsità di prove da accertare nello stesso giudizio di revocazione. Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di revocazione è necessario, altresì, che il giudicato (civile o penale) sul falso si sia formato in un giudizio, al quale abbiano partecipato tutte le parti del giudizio in cui è stata emessa la sentenza assoggettata a revocazione, restando esclusa, inoltre, la possibilità che detto giudicato possa desumersi se non per via diretta e principale e quindi in via incidentale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)