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Sez. 1, Sentenza n. 890 del 29/03/1974 (Rv. 368793 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE VALUTAZIONE - DECISIONE IN GRADO DI APPELLO DI UNA QUESTIONE DI COMPETENZA DELLA SEZIONE DI DIRITTO IN BASE ALLA DISCIPLINA ANTERIORE AL DPR N 636 DEL 1972 - CASSAZIONE - RINVIO ALLA COMPETENTE COMMISSIONE DI SECONDO GRADO.*
Stato
decisa il 1974-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368793-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE VALUTAZIONE - DECISIONE IN GRADO DI APPELLO DI UNA QUESTIONE DI COMPETENZA DELLA SEZIONE DI DIRITTO IN BASE ALLA DISCIPLINA ANTERIORE AL DPR N 636 DEL 1972 - CASSAZIONE - RINVIO ALLA COMPETENTE COMMISSIONE DI SECONDO GRADO.*

Va cassata con rinvio alla competente commissione tributaria di secondo grado, fornita di piena giurisdizione a norma del sopravvenuto DPR 26 ottobre 1972, n 636, la decisione della commissione tributaria provinciale, Sezione valutazione, che in grado di appello abbia deciso una questione da devolversi, secondo l'ordinamento previgente, alla Sezione di diritto. (nella specie la questione riguardava, preliminarmente alla Determinazione del valore, l'individuazione dell'oggetto del contratto assoggettato ad imposta di registro).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 30 CORTE COST., Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 37, Legge 26/10/1972 num. 636 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)