Sez. 2, Ordinanza n. 575 del 04/03/1974 Cc. (dep. 05/07/1974) Rv. 127338 - 01
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - SENTENZA ISTRUTTORIA DI PROSCIOGLIMENTO - IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - SENTENZA ISTRUTTORIA DI PROSCIOGLIMENTO - IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
L'effetto preclusivo, sancito dall'art 25 cod proc pen, di determinate formule di proscioglimento nei confronti dell'ulteriore Esercizio dell'Azione civile, riguarda esclusivamente le sentenze pronunciate in seguito a giudizio. Del pari, l'autorita di cosa giudicata, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento o in quello diverso ma relativo a un diritto dipendente dall'accertamento penale, attribuita dagli artt 27 e 28 cod proc pen (quest'ultimo nella residua parte di riconfermata legittimita costituzionale) all'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento, riguarda anch'essa le sentenze pronunziate in seguito a giudizio. Ne consegue che, anche dopo le pronunzie della Corte costituzionale di parziale illegittimita degli artt 23 e 195 cod proc pen, la parte civile non e legittimata, per difetto d'interesse, a proporre ricorso per Cassazione contro le sentenze istruttorie di proscioglimento dell'imputato, con qualsiasi formula, poiche tali pronunzie non determinano alcuna preclusione all'Esercizio dell'Azione civile, che puo essere riproposta senza limitazioni davanti al giudice civile, ne alcun pregiudizio o preclusione quanto all'accertamento dei fatti sui quali l'Azione civile e fondata. L'esclusione delle sentenze istruttorie di proscioglimento dal sistema delle impugnazioni della parte civile e anche correlativa al fatto che la stessa non e titolare del diritto - mediante l'impugnazione - alla prosecuzione dell'Azione penale ne alla modificazione della formula di proscioglimento, essendo riservati in via esclusiva al pubblico ministero sia il potere d'impulso processuale (ai fini del rinvio a giudizio dell'imputato, in luogo del proscioglimento) e sia la titolarita del diritto ad un'esatta applicazione della legge penale per quanto riguarda i capi di contenuto esclusivamente penale della sentenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)