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Sez. 1, Sentenza n. 23380 del 24/03/2015 Ud. (dep. 01/06/2015) Rv. 263605 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Sorvegliato speciale senza obbligo di soggiorno - Contravvenzione di cui all'art. 9, comma primo, legge n. 1423 del 1956 - Omessa esibizione della carta di permanenza - Configurabilità - Esclusione - Reato di cui all'art. 650 cod. pen. - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263605-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

Non integra nè il reato di cui all'art. 9, comma primo, legge n. 1423 del 1956, nè quello di cui all'art. 650 cod. pen, la mancata esibizione da parte del sorvegliato speciale senza obbligo di soggiorno, della carta di permanenza, posto che tale carta deve essere consegnata soltanto a coloro che sono sottoposti alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e che, quindi, soltanto su tali soggetti grava l'obbligo di portare con sè ed esibire la carta di permanenza a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)