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Sez. 1, Sentenza n. 10714 del 07/01/2010 Ud. (dep. 19/03/2010) Rv. 246513 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Omessa esibizione della carta di permanenza - Reato di cui all'art. 9 L. n. 1423 del 1956 - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-01-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246513-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

Non integra la contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di p., prevista dall'art. 9, comma primo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) - avente ad oggetto l'inosservanza delle generiche prescrizioni dettate dall'art. 5 della stessa legge - il fatto della persona sottoposta a detta misura senza obbligo o divieto di soggiorno, che non esibisca la carta di permanenza di cui all'ultimo comma del citato art. 5, in quanto la violazione del relativo precetto è distinta da tutte le altre e non è espressamente sanzionata. Contra sez. I, 12 novembre 2008 n. 46223, Muscogiuri e 10 luglio 2008 n. 31424, Schiavone, non massimate.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)