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Sez. 1, Sentenza n. 13258 del 15/10/1986 Ud. (dep. 25/11/1986) Rv. 174403 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - VIGORE DEL PRINCIPIO "TEMPUS REGIT ACTUM" - SUGLI ATTI PROCESSUALI COMPIUTI O DA COMPIERE - SENTENZE NEI CONFRONTI DI IMPUTATI MINORENNI IN CONCORSO CON MAGGIORENNI - SENTENZE EMESSE DAI TRIBUNALI ORDINARI - PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA COSTITUZIONALE - VALIDITÀ - APPELLO CONTRO LE SENTENZE DEL TRIBUNALE ORDINARIO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO SPECIALIZZATO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174403-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - VIGORE DEL PRINCIPIO "TEMPUS REGIT ACTUM" - SUGLI ATTI PROCESSUALI COMPIUTI O DA COMPIERE - SENTENZE NEI CONFRONTI DI IMPUTATI MINORENNI IN CONCORSO CON MAGGIORENNI - SENTENZE EMESSE DAI TRIBUNALI ORDINARI - PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA COSTITUZIONALE - VALIDITÀ - APPELLO CONTRO LE SENTENZE DEL TRIBUNALE ORDINARIO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO SPECIALIZZATO - NECESSITÀ.*

Il principio del "tempus regit actum" da un lato impedisce che siano invalidati gli Atti processuali compiuti in conformità alla norma dichiarata incostituzionale o illegittima, dall'altro impone che gli Atti processuali da compiere, dopo la pubblicazione del dispositivo della sentenza costituzionale, si uniformino alla nuova disciplina normativa risultante dalla sentenza. Ne consegue che mentre le sentenze pronunciate dai tribunali ordinari nei confronti di imputati minorenni, in concorso con maggiorenni, anteriormente alla data di pubblicazione del dispositivo della Corte costituzionale conservano la loro validità, gli appelli contro le stesse sentenze, limitatamente al capo o ai capi concernenti l'imputato o gli imputati di età minore debbono essere portati alla cognizione delle Sezioni per i minorenni della Corte di appello competente.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)