Sez. 2, Sentenza n. 2417 del 28/09/1987 Ud. (dep. 23/02/1988) Rv. 177681 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - SUGLI ATTI PROCESSUALI COMPIUTI O DA COMPIERE - PROCEDIMENTI NEI CONFRONTI DI MINORI COIMPUTATI CON MAGGIORENNI - COMPETENZA DEI TRIBUNALI ORDINARI - SENTENZA N. 222 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - SUGLI ATTI PROCESSUALI COMPIUTI O DA COMPIERE - PROCEDIMENTI NEI CONFRONTI DI MINORI COIMPUTATI CON MAGGIORENNI - COMPETENZA DEI TRIBUNALI ORDINARI - SENTENZA N. 222 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE.*
Il principio "tempus regit actum" considerato applicabile anche in caso di sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme processuali, se impedisce, da un lato, che siano invalidati gli Atti processuali compiuti in conformità alla norma successivamente dichiarata illegittima sotto il profilo costituzionale, impone, dall'altro, che gli Atti da compiersi dopo la pubblicazione del dispositivo della sentenza della Corte costituzionale nella Gazzetta ufficiale della Repubblica debbano uniformarsi alla nuova disciplina normativa risultante dalla stessa sentenza. Ne consegue che le sentenze pronunciate dai tribunali ordinari nei confronti di coimputati minorenni alla data del commesso reato, anteriormente alla pubblicazione della sentenza 222 dal 1983 della Corte costituzionale - con la quale è stata caducata la disposizione che sottraeva alla Competenza dei tribunali minorili i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato conservano piena validità, mentre gli appelli contro le stesse sentenze, per i capi concernenti gli imputati minorenni, anche se proposti prima della menzionata pubblicazione, devono essere portati alla cognizione della Sezione per i minorenni della competente Corte di appello. (Conf mass n 176078; (Conf mass n 174776; (Conf mass n 174773; (Conf mass n 174403; (Conf mass n 172604; (Conf mass n 170948; (Conf mass n 170241; (Conf mass n 169567; (Conf mass n 169507; (Conf mass n 169066; (Conf mass n 169018; (Conf mass n 168899; (Conf mass n 168442; (Conf mass n 168426; (Conf mass n 168165; (Conf mass n 165593; (Conf mass n 165427; (Conf mass n 165412; (Conf mass n 164949; (Conf mass n 164765; (Conf mass n 164684; (Conf mass n 163942; (contra mass n 174540; (contra mass n 173334; (contra mass n 172342; (contra mass n 170706; (contra mass n 170111; (contra mass n 168639; (contra mass n 167453; (contra mass n 166290, (contra mass n 164120, nel senso della retroattività della sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di una norma che travolgerebbe, pertanto, anche le sentenze pronunciate anteriormente alla sua pubblicazione; (contra mass n 169185; (contra mass n 168168; (contra mass n 168167; (contra mass n 166782; (contra mass n 164355; (contra mass n 163195; (contra mass n 162885, nel senso che una volta radicatasi la Competenza, essa risulta impermeabile anche alle pronunzie caducatorie della Corte costituzionale, per cui la Competenza del giudice ordinario, se instauratasi, resta ferma per tutto il corso del procedimento).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)