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Sez. U, Sentenza n. 3882 del 01/04/1993 (Rv. 481621 - 01)

Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Procedimento | Competenza - Del consiglio dell'ordine del luogo dell'albo di iscrizione e di quello del fatto addebitato - Determinazione - Criterio della prevenzione - Operatività - Competenza per l'adozione di una misura cautelare - Estensione.
Stato
decisa il 1993-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481621-01

Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Procedimento

La regola (dettata dall'art. 38, secondo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578) secondo la quale la competenza a procedere disciplinarmente a carico di avvocati e procuratori appartiene tanto al consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo in cui il professionista è iscritto quanto al consiglio nella cui giurisdizione è avvenuto il fatto per cui si procede, ed è determinata, volta per volta, dal criterio della prevenzione, si riferisce al procedimento disciplinare nel suo insieme e pertanto, per il suo carattere generale, è applicabile anche alla fase iniziale di tale procedimento relativa all'adozione di una misura cautelare, come quella della sospensione dall'esercizio della professione, non integrando deroga al principio generale anzidetto le specifiche disposizioni degli artt. 43 e 44 della stessa legge professionale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 43, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)