Sez. 3, Sentenza n. 6893 del 21/05/2001 (Rv. 546831 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Diritti di obbligazione - Eccezione di incompetenza - Onere del convenuto di eccepire nella comparsa di risposta a pena di decadenza l'incompetenza per territorio - Riferimento a tutti i criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. - Sussistenza - Radicamento della competenza del giudice adito in base al profilo non o non efficacemente contestato.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO
Nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il convenuto che eccepisca l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei concorrenti criteri di collegamento previsto dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. indicando, specificamente, a pena di inefficacia dell'eccezione, quale è il giudice che ritiene competente in relazione ai criteri medesimi senza che il giudice possa dichiarare l'incompetenza in base ai criteri di collegamento non contestati e restando la competenza radicata presso di lui in base al criterio non contestato o non efficacemente contestato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)