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Sez. 6 - 3, Sentenza n. 10980 del 28/06/2012 (Rv. 623105 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Procedure esecutive pendenti al 1° marzo 2006 - Provvedimento di assegnazione - Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. - Nuova disciplina di cui all'art. 39-quater, d.l. n. 273 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 51 del 2006 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2012-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623105-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

Nell'espropriazione presso terzi, quando venga disposta l'assegnazione senza che sia stata precedentemente ordinata la vendita, trova applicazione l'art. 617 cod. proc. civ., nel testo sostituito, con decorrenza dal 1° marzo 2006, per effetto dell'art. 39-quater d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, che ha elevato a venti giorni il termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi anche per le procedure esecutive pendenti a tale data, ma non anche la previsione di cui al secondo periodo del medesimo art. 39-quater, secondo il quale "quando tuttavia è già stata ordinata la vendita la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore", atteso che questa disposizione si riferisce alle modalità della vendita e presuppone che la stessa sia stata effettivamente fissata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 273 art. 39 quater CORTE COST., Legge 23/02/2006 num. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)