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Sez. 3, Sentenza n. 18500 del 26/10/2012 (Rv. 624429 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ | Risoluzione del contratto per inadempimento - Inadempimento di scarsa importanza - Adempimento tardivo - Rilevanza - Esecuzione - Aggravamento dell'inadempimento in corso di causa - Rilevanza - Configurabilità.
Stato
decisa il 2012-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624429-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ

La circostanza che il conduttore in mora di un immobile ad uso non abitativo adempia la propria obbligazione dopo che il locatore abbia domandato la risoluzione del contratto, non può essere tenuta in considerazione al fine di stabilire se l'inadempimento integri il requisito della "gravità", di cui all'art. 1455 cod. civ.; al contrario, la circostanza che l'inadempimento del conduttore, non grave al momento della domanda di risoluzione proposta dal locatore, si aggravi in corso di causa, è rilevante ai fini dell'accoglimento della suddetta domanda di risoluzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)