Sez. 3, Sentenza n. 13248 del 31/05/2010 (Rv. 613179 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRATTO - PER MOROSITÀ | Locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo - Offerta o pagamento del canone dopo l'intimazione di sfratto - Effetti - Inoperatività della clausola risolutiva espressa nel susseguente giudizio a cognizione piena - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRATTO - PER MOROSITÀ
Nelle locazioni di immobili ad uso diverso dall'abitazione, alle quali non si applica la disciplina di cui all'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, l'offerta o il pagamento del canone (che, se effettuati dopo l'intimazione di sfratto, non consentono l'emissione, ai sensi dell'art. 665 cod. proc. civ., del provvedimento interinale di rilascio con riserva delle eccezioni, per l'insussistenza della persistente morosità di cui all'art. 663, terzo comma, cod. proc. civ.), nel giudizio susseguente a cognizione piena, non comportano l'inoperatività della clausola risolutiva espressa, in quanto, ai sensi dell'art. 1453, terzo comma, cod. civ., dalla data della domanda - che é quella già avanzata ex art. 657 cod. proc. civ. con l'intimazione di sfratto, introduttiva della causa di risoluzione del contratto - il conduttore non può più adempiere.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 663 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453 com. 3, Cod. Civ. art. 1456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)