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Sez. 2, Sentenza n. 25996 del 17/04/2003 Ud. (dep. 17/06/2003) Rv. 227319 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Periculum in mora - Mutamento sopravvenuto delle condizioni di proprietà del bene che esclude le esigenze di cautela - Conseguenze revoca del sequestro - Fattispecie: compravendita di autovettura.
Stato
decisa il 2003-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227319-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

In tema di sequestro preventivo, il periculum in mora previsto dall'art. 321 cod. proc. pen., non può ritenersi sussistente nel caso in cui sia avvenuto il trasferimento del bene ai sensi dell'art. 1376 cod. civ.; infatti, nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di una cosa determinata, la proprietà si acquista con il consenso delle parti; ed anche quando il contratto è affetto da un vizio del consenso quale quello previsto dall'art. 1427 cod. civ., il negozio giuridico produce i suoi effetti finché non venga annullato. L'avvenuto legittimo trasferimento della proprietà del bene fa venir meno il "periculum in mora", anche sotto il profilo dell'aggravamento o della protrazione delle conseguenze dannose del reato ascritto all'indagato, anche in considerazione del profitto ormai realizzato da quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1439, Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1156, Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1153, Cod. Civ. art. 1161, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)