Sez. 2, Sentenza n. 5649 del 11/01/2007 Cc. (dep. 08/02/2007) Rv. 236122 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Procedimento per reati di truffa - Autovetture cedute all'indagato per effetto di artifici e raggiri - Poi cedute da questi a terzi di buona fede - Sottoposizione a sequestro preventivo - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
Il sequestro preventivo ha ad oggetto cose, appartenenti anche a persona estranea al reato, che sono strumentalmente dirette ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato, o, ancora, ad agevolare la commissione di altri reati, e non può essere disposto per fini diversi, in particolare per surrogare altri istituti propri del diritto civile, proposti alla tutela degli interessi di una parte in pregiudizio di altre parti. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di sequestro preventivo di alcune autovetture, acquistate da terzi di buona fede, nell'ambito di un procedimento penale per una serie continuata di reati di truffa consumati ai danni di un soggetto, che, per effetto di artifici e raggiri, aveva ceduto all'indagato, ottenendo quale corrispettivo dei falsi assegni bancari, dette autovetture, poi vendute ai terzi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)