Sez. 2, Sentenza n. 11239 del 10/10/1983 Ud. (dep. 23/12/1983) Rv. 161923 - 01
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - NULLITÀ INSANABILI IN GENERE - IMPUGNAZIONE INAMMISSIBILE PER CAUSA SOPRAVVENUTA - SENTENZA NON IRREVOCABILE - NULLITÀ ASSOLUTA - DECLARATORIA - NECESSITÀ.*
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - NULLITÀ INSANABILI IN GENERE - IMPUGNAZIONE INAMMISSIBILE PER CAUSA SOPRAVVENUTA - SENTENZA NON IRREVOCABILE - NULLITÀ ASSOLUTA - DECLARATORIA - NECESSITÀ.*
Sino a quando la sentenza non sia divenuta irrevocabile ex art. 576 cod. proc. pen. il giudice deve, anche in caso di impugnazione inammissibile, dichiarare le nullità assolute giacché queste vanno rilevate ex officio in ogni stato e grado del procedimento. (nella specie si trattava di impugnazione inammissibile per causa sopravvenuta per omessa presentazione dei motivi).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)