Sez. 3, Sentenza n. 15177 del 22/09/1989 Ud. (dep. 06/11/1989) Rv. 182449 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - QUESTIONI DI NULLITÀ - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE DEL PRECEDENTE GRADO DI GIUDIZIO ED INAMMISSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DEL GRAVAME - PREVALENZA DELLA NULLITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - QUESTIONI DI NULLITÀ - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE DEL PRECEDENTE GRADO DI GIUDIZIO ED INAMMISSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DEL GRAVAME - PREVALENZA DELLA NULLITÀ.*
Nell'ipotesi in cui si sia costituito il rapporto processuale di impugnazione, la eventuale nullità di ordine generale (nella specie inosservanza del termine minimo per comparire) del precedente grado di giudizio deve essere dichiarata prima dell'accertamento della inammissibilità sopravvenuta (nella specie difensore non iscritto all'albo speciale dei cassazionisti). (V mass n 179797; (V mass n 176056; (V mass n 161923).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)