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Sez. 3, Sentenza n. 1512 del 08/02/1993 (Rv. 480787 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disposizioni processuali - Controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento ed all'adeguamento del canone - Tentativo obbligatorio di conciliazione - In genere | Controversie concernenti l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale relativamente ai contratti rientranti nella disciplina transitoria - Estensione - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480787-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disposizioni processuali - Controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento ed all'adeguamento del canone - Tentativo obbligatorio di conciliazione - In genere

L'art. 74 della legge 27 luglio 1978 n.392, nell'estendere l'applicazione degli artt. da 43 a 57 alle locazioni previste nei capi I e II del titolo relativo alla disciplina transitoria, non ha reso obbligatorio, per queste locazioni, il tentativo di conciliazione anche per le domande riguardanti l'indennità per l'avviamento commerciale perché il richiamo dell'art. 74 agli artt. da 43 a 57 implica l'applicazione delle norme richiamate ai contratti ai quali si riferisce la disciplina transitoria solo nei limiti stabiliti da queste norme e, per l'art. 43, quindi, solo alle domande concernenti la determinazione, l'aggiornamento e l'adeguamento del canone, alle quali soltanto tale norma riferisce l'obbligo del tentativo di conciliazione.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 43 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)