Sez. L, Sentenza n. 1444 del 23/01/2008 (Rv. 601293 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE | "Fondo elettrici" - Determinazione dell'ammontare della pensione erogata con metodo retributivo - Art. 3, comma 2, d.lgs. n. 562 del 1996 - Attribuzione dell'importo più favorevole - Criterio dell'80% della retribuzione pensionabile calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) - Rinvio alla nozione di retribuzione vigente nella AGO - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE
Ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal Fondo elettrici presso l'INPS, l'art. 3, comma 2, lettera a) del d.lgs. 562 del 1996 - nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali INPS e il regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 53 art. 1, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 25/11/1971 num. 1079, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 22, Decreto Legisl. 16/09/1996 num. 562 art. 3 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)