Sez. 3, Sentenza n. 9403 del 15/06/1983 Ud. (dep. 10/11/1983) Rv. 161080 - 01
EDILIZIA - AREE FABBRICABILI - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - NOTAIO CHE ROGHI L'ATTO DI VENDITA DEI LOTTI - CONCORSO NEL REATO - SUSSISTENZA - NON PUNIBILITÀ PER ADEMPIMENTO DI UN DOVERE EX ART. 51, PRIMO COMMA, COD. PEN. - ESCLUSIONE - LEGGE NOTARILE - DIVIETO DI RICEVERE ATTI CONTRARI ALL'ORDINE PUBBLICO.*
EDILIZIA - AREE FABBRICABILI - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - NOTAIO CHE ROGHI L'ATTO DI VENDITA DEI LOTTI - CONCORSO NEL REATO - SUSSISTENZA - NON PUNIBILITÀ PER ADEMPIMENTO DI UN DOVERE EX ART. 51, PRIMO COMMA, COD. PEN. - ESCLUSIONE - LEGGE NOTARILE - DIVIETO DI RICEVERE ATTI CONTRARI ALL'ORDINE PUBBLICO.*
Il notaio che roghi tutti o quasi gli Atti di vendita dei lotti concorre nel reato di lottizzazione abusiva, né può ritenersi che, essendo obbligato a prestare la propria opera, egli non sarebbe punibile a norma dell'art. 51, primo comma, cod. pen., in tema di Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere. Infatti l'art. 28, primo comma, n. 1 della legge notarile 16 febbraio 1913 n. 89 vieta al notaio di ricevere Atti che siano espressamente vietati dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico e non vi è dubbio che possa ritenersi contrario all'ordine pubblico un contratto che costituisce un momento integrativo di una fattispecie di reato come il momento relativo alla vendita di lotti di terreno frazionato abusivamente a scopo edilizio. (V mass n 153047).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 com. 1, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28 com. 1 n. 1, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)