Sez. 3, Sentenza n. 3575 del 12/01/1982 Ud. (dep. 01/04/1982) Rv. 153047 - 01
EDILIZIA - AREE FABBRICABILI - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - NOTAIO CHE RICEVA L'ATTO DI ACQUISTO DEI LOTTI - RESPONSABILITÀ.*
EDILIZIA - AREE FABBRICABILI - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - NOTAIO CHE RICEVA L'ATTO DI ACQUISTO DEI LOTTI - RESPONSABILITÀ.*
È corresponsabile del reato di lottizzazione abusiva il notaio che, contro il divieto sancito dall'art. 28 n. 1 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 (ordinamento del notariato e degli archivi notarili), "riceva" Atti proibiti dalla legge, quali i contratti di acquisto dei lotti abusivi, essendo questi proibiti dall'art. 28 della legge urbanistica.*
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28 com. 1, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)