Sez. 3, Sentenza n. 2882 del 22/11/1983 Ud. (dep. 29/03/1984) Rv. 163389 - 01
COMMERCIO CON L'ESTERO - IN GENERE - REGIME DOGANALE DELL'INTERSCAMBIO COMMERCIALE - MOVIMENTO DI VALUTA - DENUNCIA E BENESTARE BANCARIO - FINALITÀ.*
COMMERCIO CON L'ESTERO - IN GENERE - REGIME DOGANALE DELL'INTERSCAMBIO COMMERCIALE - MOVIMENTO DI VALUTA - DENUNCIA E BENESTARE BANCARIO - FINALITÀ.*
Il regime doganale dell'interscambio commerciale, che prevede la denuncia ed il benestare bancario per ogni movimento di valuta che esso determina, è previsto e voluto dal legislatore non soltanto per prevenire e stroncare le fraudolente operazioni di esportazione clandestina di capitali, ma anche per consentire agli organi preposti al controllo della bilancia dei pagamenti di conoscere i dati complessivi dell'interscambio e di valutare l'incidenza delle singole operazioni sulla politica di equilibrio di debiti e crediti con l'estero. (Conf mass n 158765).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST., Decreto Legge 10/08/1976 num. 543, Legge 08/10/1976 num. 689 CORTE COST., Decreto Legge 19/11/1976 num. 759 CORTE COST., Legge 23/12/1976 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)