Sez. 3, Sentenza n. 3840 del 18/02/1983 Ud. (dep. 28/04/1983) Rv. 158765 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ESPORTAZIONE ABUSIVA DI VALUTA - ESTREMI DEL REATO - BENESTARE BANCARIO - NECESSITÀ E FONDAMENTO.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ESPORTAZIONE ABUSIVA DI VALUTA - ESTREMI DEL REATO - BENESTARE BANCARIO - NECESSITÀ E FONDAMENTO.*
Il reato di esportazione abusiva di valuta configura un'infrazione formale, di mera condotta positiva e di pericolo presunto, che si realizza con l'esportazione, o tentata esportazione, di titoli di credito di residenti senza l'autorizzazione dei competenti organi valutari, così violandosi la riserva assoluta ed esclusiva di intervento ed eventuale autorizzazione in via preventiva, che lo stato ha avocato in materia di transazioni commerciali tra residenti e non residenti. Il regime doganale dell'interscambio commerciale, che prevede la denuncia ed il benestare bancario per ogni movimento di valuta è, infatti, previsto e voluto dal legislatore non soltanto per prevenire fraudolente operazione di esportazione clandestina di capitali senza alcun rapporto sottostante ed, in genere, senza giusta causa, ma anche per consentire agli organi preposti al controllo della bilancia dei pagamenti di conoscere i dati complessivi dell'interscambio e di valutare l'incidenza delle singole operazioni sulla politica complessiva di equilibrio di debiti e crediti con l'estero.*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)