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Sez. 5, Sentenza n. 2160 del 13/01/1998 Ud. (dep. 20/02/1998) Rv. 209811 - 01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - FURTO | Reato specifico ex art. 67 legge n. 1089 del 1938 - Richiamo all'art. 624 cod. pen. soltanto "quoad poenam" - Applicabilità delle aggravanti del furto - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209811-01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - FURTO

In tema di tutela delle cose di interesse storico o artistico l'art. 67 legge 1.6.1938 n. 1089 prevede una figura criminosa specifica e distinta dal reato di furto, per cui il richiamo ivi contenuto all'art. 624 cod. pen. deve intendersi ai soli fini dell'applicazione della pena, con conseguente esclusione del sistema di aggravanti specifiche del furto; ciò trova del resto conferma proprio dal testo del citato art. 67, che al secondo comma prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 625 cod. pen. quando il reato sia stato commesso da coloro ai quali sia stata fatta concessione o data autorizzazione di eseguire ricerche archeologiche.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 CORTE COST., Legge 01/06/1938 num. 1089 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)