Sez. 1, Sentenza n. 825 del 14/03/1968 (Rv. 332112 - 01)
CONCORRENZA - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - SANZIONI - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA SUI GIORNALI - ACCERTAMENTO IN CONCRETO DI UN DANNO RISARCIBILE - NECESSITA - ESCLUSIONE -PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI MERITO- INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONCORRENZA - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - SANZIONI - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA SUI GIORNALI - ACCERTAMENTO IN CONCRETO DI UN DANNO RISARCIBILE - NECESSITA - ESCLUSIONE -PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI MERITO- INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Poiche gli Atti di concorrenza sleale sono di per se produttivi di danno, il giudice di merito puo ordinare la pubblicazione della sentenza indipendentemente dall'accertamento in concreto di un danno risarcibile, e tale provvedimento, rientrando nel suo potere discrezionale, e insindacabile in Cassazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2600, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)