Sez. L, Sentenza n. 1639 del 03/02/2012 (Rv. 621086 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Ente pubblico non economico - Mancato versamento dei contributi assicurativi in epoca anteriore alla privatizzazione del pubblico impiego - Natura giuridica della prestazione d'opera - "Nomen iuris" attribuito dall'ente datore di lavoro - Presunzione di conformità - Insussistenza - Accertamento incidentale del giudice ordinario - Ammissibilità - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
Qualora l'ente previdenziale deduca in giudizio l'omesso versamento dei contributi assicurativi da parte di un ente pubblico non economico, con riferimento a periodo anteriore alla contrattualizzazione del pubblico impiego, la qualificazione giuridica attribuita dall'ente datore di lavoro alla prestazione d'opera è suscettibile di verifica da parte del giudice ordinario, nei limiti dell'accertamento incidentale ex art. 34 cod. proc. civ., non sussistendo alcuna presunzione di conformità dell'attribuito "nomen iuris".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)