Sez. 1, Sentenza n. 2210 del 20/12/1983 Cc. (dep. 30/01/1984) Rv. 162410 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - DIVIETO DI LIBERTÀ PROVVISORIA PER ALCUNI REATI - DIVIETO DI CONCESSIONE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - SUSSISTENZA - ART. 277, TERZO COMMA COD. PROC. PEN. - AMBITO DI OPERATIVITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - DIVIETO DI LIBERTÀ PROVVISORIA PER ALCUNI REATI - DIVIETO DI CONCESSIONE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - SUSSISTENZA - ART. 277, TERZO COMMA COD. PROC. PEN. - AMBITO DI OPERATIVITÀ.*
Con il richiamo al primo comma dell'art. 277 cod. proc. pen. il legislatore ha voluto sottolineare la impossibilità in modo assoluto di adottare la misura alternativa degli arresti domiciliari per i delitti per i quali non è consentita la libertà provvisoria. Ne consegue che l'ambito di operatività dell'art. 277, terzo comma cod. proc. pen. rimane circoscritto alle ipotesi in cui è possibile la concessione della libertà provvisoria (stato di salute non curabile in presidi ospedalieri carcerari) e pur tuttavia permangono giustificate esigenze di ordine processuale, nonché nei casi in cui imputata sia una donna incinta o che allatta la propria prole o persona in condizione di salute particolarmente gravi o che abbia oltrepassato i 65 anni e non vi ostino gli elementi previsti dallo art. 254 cod. proc. pen.. (V mass n 157221).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 com. 3, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 14, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)