Sez. 2, Sentenza n. 917 del 01/04/1974 (Rv. 368823 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE - NOZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE - NOZIONE.*
L'eccezione riconvenzionale ricorre quando il convenuto, contrapponendo un proprio diritto esorbitante dal rapporto giuridico fatto valere dall'attore e tale da ampliare il tema della controversia, utilizza detto diritto al solo scopo di paralizzare in tutto od in parte la domanda e di ottenerne il rigetto totale o parziale. (Conf 1192'72, mass n 357662).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)