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Sez. 2, Sentenza n. 917 del 01/04/1974 (Rv. 368823 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1974-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368823-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE - NOZIONE.*

L'eccezione riconvenzionale ricorre quando il convenuto, contrapponendo un proprio diritto esorbitante dal rapporto giuridico fatto valere dall'attore e tale da ampliare il tema della controversia, utilizza detto diritto al solo scopo di paralizzare in tutto od in parte la domanda e di ottenerne il rigetto totale o parziale. (Conf 1192'72, mass n 357662).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)