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Sez. 1, Sentenza n. 432 del 09/02/1976 (Rv. 379082 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE - CONDIZIONI - DISCIPLINA - FATTISPECIE (GIUDIZIO CIVILE ED ADEMPIMENTI FISCALI).*
Stato
decisa il 1976-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379082-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE - CONDIZIONI - DISCIPLINA - FATTISPECIE (GIUDIZIO CIVILE ED ADEMPIMENTI FISCALI).*

Il convenuto, qualora deduca l'esistenza di un rapporto piu ampio e diverso rispetto a quello invocato dall'attore, ma al solo fine di paralizzare la domanda contro di lui proposta, solleva una eccezione cosiddetta riconvenzionale, la quale, pur presentando collegamenti logici con la domanda riconvenzionale, ha la natura e la funzione processuale di un'eccezione, e rimane soggetta alla relativa disciplina (nella specie, sulla non esaminabilita della eccezione, da parte del giudice ai sensi degli artt 106-108 della legge di registro, ove fondata su documenti fiscalmente irregolari). (V 917/74, mass n 368823; (V 1780/71, mass n 352279).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 106 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)