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Sez. L, Sentenza n. 6012 del 25/03/2015 (Rv. 634842 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Classificazione dell'azienda ai fini dell'indennità di mobilità - Art. 2195 cod. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2015-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634842-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

Ai fini della concessione dell'indennità di mobilità, l'individuazione dei soggetti destinatari di tale beneficio deve essere operata alla stregua della legislazione sulla integrazione salariale, che si pone in rapporto di specialità rispetto alla successiva normativa relativa all'inquadramento delle imprese ai fini previdenziali (art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88), restando quindi determinante, per accertare il carattere industriale dell'attività, la definizione dell'art. 2195, n. 1, cod. civ., in base alla quale è industriale l'attività produttiva non solo di beni ma anche di servizi, purché l'attività produttiva sia finalizzata alla costituzione di una nuova utilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)