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Sez. L, Sentenza n. 4535 del 05/03/2004 (Rv. 570813 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di mobilità ex art. 16 Legge 23 luglio 1991 n. 223 - Soggetti destinatari - Individuazione - Criteri - Attività industriale - Rilevanza.
Stato
decisa il 2004-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570813-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

Ai fini della concessione dell'indennità di mobilità, l'individuazione dei soggetti destinatari di tale beneficio deve essere operata alla stregua della legislazione sulla integrazione salariale, che si pone in rapporto di specialità rispetto alla successiva normativa relativa all'inquadramento delle imprese ai fini previdenziali (art. 49 Legge 9 marzo 1989 n. 88), restando quindi determinante, per accertare il carattere industriale dell'attività, la definizione dell'art. 2195 n. 1 cod. civ., in base alla quale è industriale l'attività produttiva non solo di beni ma anche di servizi, purché l'attività produttiva sia finalizzata alla costituzione di una nuova utilità. (Nella specie, relativa a società che aveva iniziato ad operare dopo l'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato il carattere di attività industriale dell'azienda, benché svolgesse attività di produzione di servizi, quali la microfilmatura e trasposizione su nastri di documenti cartacei).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 2 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)