Sez. U, Sentenza n. 2256 del 04/03/1988 (Rv. 458066 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - INAIL - MEDICI SPECIALISTICI CON INCARICO AMBULATORIALE PRESSO LE SEDI PROVINCIALI - PRESTAZIONE DI OPERA PROFESSIONALE DI TIPO CONTINUATIVO E COORDINATO - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - RITO DEL LAVORO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - INAIL - MEDICI SPECIALISTICI CON INCARICO AMBULATORIALE PRESSO LE SEDI PROVINCIALI - PRESTAZIONE DI OPERA PROFESSIONALE DI TIPO CONTINUATIVO E COORDINATO - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - RITO DEL LAVORO.*
Il rapporto fra l'i.N.A.I.L. ed i medici specialistici con incarico ambulatoriale presso le sedi provinciali, il quale, secondo la disciplina fissata dalla convenzione stipulata in data 25 luglio 1972, pur comportando attività continuativa e con dettagliata regolamentazione circa le modalità e gli orari, manchi del requisito della subordinazione, cioè dell'assoggettamento gerarchico di detti sanitari ai poteri direttivi dello istituto medesimo, esula dall'ambito del pubblico impiego, ed integra una prestazione d'opera professionale di tipo continuativo e coordinato. Ne consegue che le controversie ad esso inerenti sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, e sono regolate, a norma dell'art. 409 cod. proc. civ., dal rito delle cause del lavoro. (Conf 3499/81, mass n 414098).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)