Sez. 1, Sentenza n. 5208 del 10/03/2006 (Rv. 593730 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa - Decreto - Comunicazione all'interessato - Obbligo di traduzione - Traduzione orale - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Sottoscrizione del verbale di consegna del decreto da parte del destinatario - Valore - Di completamento della validità dell'atto - Configurabilità - Esclusione - Di mera attestazione della ricezione dell'atto.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del relativo decreto nella lingua conosciuta dallo straniero stesso non può ritenersi adempiuto attraverso la traduzione orale, come risulta dalla inequivoca portata del testo normativo, che fa riferimento alla consegna del testo tradotto all'interessato, e come è desumibile altresì dalla funzione di garanzia del precetto normativo, che ha la finalità di assicurare allo straniero la completa cognizione della contestazione espulsiva al fine di consentirgli di apprestare le difese tecniche. Né può assumere alcun valore di "completamento" della validità dell'atto la sottoscrizione del verbale di consegna dello stesso da parte del destinatario, che ne attesta esclusivamente la ricezione, e non già la comprensione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)