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Sez. 1, Sentenza n. 5732 del 11/04/2003 (Rv. 562579 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa - Decreto - Comunicazione all'interessato - Obbligo di traduzione - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562579-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di espulsione amministrativa dello straniero, l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del relativo decreto nelle lingua conosciuta dallo straniero stesso è derogabile tutte le volte in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni tecnico - organizzative per le quali tale operazione sia impossibile, e si imponga, per l'effetto, la traduzione nelle lingue predeterminate dalla norma di cui all'art. 13, comma settimo, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (francese, inglese, spagnolo), tale attestazione essendo, nel contempo, condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullità, non specificando il citato art. 13 i casi di impossibilità, ovvero i parametri generali ai quali essa va ragguagliata, e non potendo il giudice di merito sindacare le scelte della P.A.

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)