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Sez. 3, Sentenza n. 43 del 11/01/1988 (Rv. 456707 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - DELITTO DI FALSA TESTIMONIANZA - REITERAZIONE DEL MENDACIO IN OCCASIONI DIVERSE - RIPRODUZIONE DEL FATTO ILLECITO (ISTANTANEO) INTEGRANTE UNA NUOVA LESIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI PRESCRIZIONE DELLA RELATIVA AZIONE RISARCITORIA - TERMINE - DECORRENZA DALLA DATA DEL VERIFICARSI DI CIASCUNO DEGLI EPISODI DEL MENDACIO.*
Stato
decisa il 1988-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456707-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - DELITTO DI FALSA TESTIMONIANZA - REITERAZIONE DEL MENDACIO IN OCCASIONI DIVERSE - RIPRODUZIONE DEL FATTO ILLECITO (ISTANTANEO) INTEGRANTE UNA NUOVA LESIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI PRESCRIZIONE DELLA RELATIVA AZIONE RISARCITORIA - TERMINE - DECORRENZA DALLA DATA DEL VERIFICARSI DI CIASCUNO DEGLI EPISODI DEL MENDACIO.*

Con riguardo alle conseguenze risarcitorie derivate dal fatto illecito integrante gli estremi del delitto di falsa testimonianza, la reiterazione del mendacio in occasioni diverse non comporta soltanto ulteriori effetti lesivi ma si concreta nella rinnovazione della condotta dolosa, cioè nella riproduzione del fatto illecito (istantaneo) che integra una nuova lesione, con la conseguenza che la prescrizione dell'Azione risarcitoria per il danno inerente ad ogni ulteriore episodio di mendacio decorre dalla data del verificarsi di ciascuno di essi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)