Sez. 3, Sentenza n. 875 del 08/02/1990 (Rv. 465198 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - ATTO ILLECITO ISTANTANEO O PERMANENTE - DISTINZIONE - CRITERI - ISTANZA DI FALLIMENTO NON FONDATA - ATTO ILLECITO ISTANTANEO.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - ATTO ILLECITO ISTANTANEO O PERMANENTE - DISTINZIONE - CRITERI - ISTANZA DI FALLIMENTO NON FONDATA - ATTO ILLECITO ISTANTANEO.*
L'atto illecito istantaneo si distingue dall'atto illecito permanente - con le relative conseguenze in ordine alla decorrenza della prescrizione - perché nel primo la condotta dell'agente si esaurisce prima o nel momento stesso della produzione del danno, mentre in quello permanente essa perdura oltre tale momento e continua a cagionare danno per tutto il corso della sua durata. Ne deriva che la presentazione d'un'istanza di fallimento non fondata integra un illecito istantaneo per il cui diritto al risarcimento dei danni cagionati dalla revoca di credito bancario conseguente alla diffusione della notizia della presentazione dell'istanza, la prescrizione decorre non dal momento del manifestarsi dell'ultimo di tali eventi di danno, ma del primo di essi, che completa la fattispecie ex art. 2043 cod. civ. e di cui i successivi costituiscono solo uno sviluppo. (V 7036/88, mass n 461213, sulla prima parte; (V 6125/88, mass n 460526, sulla prima parte; (V 43/88, mass n 456707, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)