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Sez. 3, Sentenza n. 4013 del 02/04/1992 (Rv. 476526 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Prove nuove - Limiti di ammissibilità | Documenti tardivamente prodotti nel primo grado di giudizio in ordine ai quali sia stata pronunciata la decadenza della parte - Ammissibilità della produzione in appello - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476526-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Prove nuove - Limiti di ammissibilità

Nelle controversie disciplinate dal rito del lavoro, mentre è ammissibile la produzione in appello dei documenti non prodotti in primo grado, non è, invece, ammessa la produzione di documenti tardivamente prodotti nel precedente grado, in ordine ai quali il giudice abbia pronunciato la decadenza della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)