Sez. 2, Sentenza n. 6342 del 16/05/2000 (Rv. 536570 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ | Documento dichiarato inammissibile dal giudice di primo grado perché prodotto tardivamente - Produzione di nuovo in appello e utilizzabilità, per la medesima parte, perché prova precostituita, in quanto documentale - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ
Nel rito del lavoro, un documento non ammesso dal giudice di primo grado contestualmente dichiarando la decadenza della parte per averlo prodotto oltre il termine perentorio assegnatole, ai sensi dell'art. 426 cod. proc. civ., non può esser prodotto di nuovo dalla stessa parte nei successivi gradi di giudizio ed esser utilizzato dal giudice ritenendolo ammissibile ai sensi dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. in quanto prova precostituita e documentale, perché in tal modo è vanificata la sanzione di decadenza già pronunciata dal primo giudice per il medesimo atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)