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Sez. 2 - , Sentenza n. 4522 del 19/02/2021 (Rv. 660452 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Indennità di custodia - Ambito della locuzione "avente diritto" di cui all'art. 58, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Stato
decisa il 2021-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660452-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

La locuzione "avente diritto" di cui all'art. 58, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, utilizzata per indicare il soggetto cui non spetta alcun compenso per la custodia dei beni sottoposti al vincolo del sequestro penale, individua il titolare di un diritto soggettivo alla restituzione dei beni ovvero il titolare di una posizione di fatto tutelata dall'ordinamento, quale il possessore, sicché non rientra nella menzionata locuzione il mero detentore "nomine alieno" di detti beni.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)