Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1470 del 22/01/2018 (Rv. 647379 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Ricorso - Atto di impugnazione - Esclusione - Atto introduttivo di un procedimento contenzioso - Configurabilità - Conseguenze - Potere - dovere del giudice di verificare la correttezza della liquidazione e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - come già nella vigenza della l. n. 319 del 1980 -, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)