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Sez. 5, Sentenza n. 16114 del 15/11/2002 (Rv. 558530 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI | Deduzioni previste dall'art. 7 del d.P.R. n. 599 del 1973 - Applicabilità - Condizioni - Attestazione, da parte dell'imprenditore o della società, dell'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge, ex art. 3, tredicesimo comma, del D.L. n. 853 del 1984 - Necessità - Modalità.
Stato
decisa il 2002-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558530-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI

In tema di ILOR, le deduzioni previste dall'art. 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (applicabile "ratione temporis"), spettano a condizione che l'imprenditore, o la società, attesti, ai sensi dell'art. 3, tredicesimo comma, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, l'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge, non essendo sufficiente il mero possesso dei requisiti stessi; per l'operatività dell'attestazione è necessaria la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione, contestuale alla dichiarazione dei redditi.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 599 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 3 com. 13, Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)