Sez. 5, Sentenza n. 2529 del 21/02/2001 (Rv. 544026 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI | Previste dall'art. 7 del d.P.R. n. 599 del 1973 - Previa richiesta del contribuente - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Mancata sottoscrizione - Irrilevanza - Fondamento - Conseguenze in sede di controversia tributaria.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI
La riduzione della base imponibile dell'ILOR prevista per alcuni redditi dall'art.7 del d.P.R. 29 settembre 1973 n 599 (nella specie, deduzioni richieste per sè e per il proprio coniuge dal socio partecipe di un'impresa familiare) costituisce un vero e proprio diritto perfetto del contribuente, non condizionato a facoltà discrezionale dell'amministrazione e, in particolare, non subordinato alla richiesta di applicazione dell'interessato, da farsi, secondo l'ultimo comma della norma citata, nella dichiarazione dei redditi o comunque nel termine per essa stabilito. Tale richiesta, non espressamente sanzionata da decadenza e finalizzata alla determinazione della base imponibile con l'esclusiva funzione di sollecitare l'ufficio impositore all'indagine sui presupposti di detta riduzione, ben può effettuarsi anche in un momento successivo, allorché la pretesa impositiva sia portata a conoscenza del contribuente e, quindi, in mancanza di accertamento, quando il ruolo sia pubblicato e la cartella esattoriale notificata al contribuente stesso, senza che rilevi in alcun modo la mancanza di una specifica sottoscrizione, in sede di dichiarazione dei redditi, della richiesta di deduzione "de quo", dovendo, comunque, il giudice tributario investito della controversia dar conto, d'ufficio, della ritenuta inapplicabilità alla fattispecie delle deduzioni richieste dal contribuente ex art. 7 d.P.R. citato.
Riferimenti normativi: Legge 29/09/1973 num. 599 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)