Sez. 1, Sentenza n. 4053 del 11/05/1990 (Rv. 467071 - 01)
INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - COMUNICAZIONE AD ESPROPRIATO DEFUNTO - TERMINE PER L'OPPOSIZIONE GIUDIZIALE ALLA STIMA - DECORRENZA - ESCLUSIONE.*
INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - COMUNICAZIONE AD ESPROPRIATO DEFUNTO - TERMINE PER L'OPPOSIZIONE GIUDIZIALE ALLA STIMA - DECORRENZA - ESCLUSIONE.*
In tema di nazionalizzazione di imprese elettriche, la comunicazione del provvedimento di liquidazione dell'indennizzo all'espropriato, nel frattempo, defunto - in quanto rivolta a destinatario inesistente - è improduttiva di effetti giuridici e per ciò non idonea a far decorrere il termine (di 60 giorni) per l'opposizione giudiziale alla stima (ex art. 1 legge n. 412 del 1968) nei confronti degli eredi, ancorché la materiale consegna della copia dell'atto sia stata effettuata ad uno di questi.*
Riferimenti normativi: Legge 18/03/1968 num. 412 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)