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Sez. U, Sentenza n. 12195 del 10/06/2005 (Rv. 581171 - 01)

COMUNE - CONTRATTI - IN GENERE | Opera pubblica - Redazione del progetto - Conferimento dell'incarico - Deliberazione - Indicazione dell'ammontare del compenso e dei mezzi per farvi fronte - Necessità ("ex" artt. 284 e 288 r.d. n. 383 del 1934) - Mancanza - Nullità - Estensione al contratto - Effetti.
Stato
decisa il 2005-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581171-01

COMUNE - CONTRATTI - IN GENERE

Nel vigore del combinato disposto degli artt. 284 e 288 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad un professionista privato l'incarico per la progettazione di un'opera pubblica, è valida e vincolante nei confronti dell'ente locale soltanto se contenga la previsione dell'ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte. L'inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della delibera, nullità che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista, escludendone l'idoneità a costituire titolo per il compenso.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 284, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 288, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)